L’asseverazione di un PEF (piano economico finanziario) è la certificazione rilasciata da un ente terzo rispetto all’impresa che intende realizzare il progetto o al destinatario del progetto (spesso un ente pubblico) la quale attesta dopo aver effettuato una apposita analisi che il piano è stato redatto secondo corretti principi contabili.
Quando è richiesta l’asseverazione?
L’asseverazione viene chiesta quando il destinatario del PEF è diverso dall’impresa ed è necessaria una garanzia di correttezza dei dati in esso contenuti. Un esempio è quello di un PEF destinato ad un finanziatore (per esempio, Banca o fondo di private Equity) o quando un imprenditore privato intende presentare ad una pubblica amministrazione un progetto in Project financing.
Chi può asseverare un PEF?
E’ il destinatario del PEF ad indicare da chi deve essere asseverato il piano a lui destinato. Solitamente una società di revisione o un perito.
Nel caso specifico della partecipazioni a gare e bandi pubblici c’è una specifica legge (Art 183 co 9 D.lgs 50/2016) che riserva come unici soggetti autorizzati all’asseverazione le Società Fiduciarie (iscritte ad apposito albo) e le Banche, con la diretta conseguenza che i piani erroneamente fatti asseverare a soggetti differenti provocano la perdita della gara.
I soggetti abilitati al rilascio dell’asseverazione dei piani economico-finanziari sono esclusivamente:
- le Società di Revisione iscritte nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’Art. 1 Legge 1966/1939;
- gli Istituti di Credito
- le Società di Servizi costituite da un Istituto di Credito ai sensi dell’Art. 106 D. Lgs 385/1993;