Chi partecipa a una concessione si pone spesso questa domanda: il Piano Economico Finanziario è sempre obbligatorio, e quindi va sempre asseverato? Fermo restando l’obbligo di legge previsto per la finanza di progetto, la risposta per le concessioni ordinarie, secondo gli orientamenti più recenti del Consiglio di Stato, è più sfumata di quanto sembri.
Una distinzione da fare subito: concessioni ordinarie e finanza di progetto
Prima di entrare nel merito, è essenziale non mettere sullo stesso piano due situazioni diverse:
- Nella finanza di progetto, il PEF e la relativa asseverazione sono sempre obbligatori per legge, a pena di inammissibilità della proposta del promotore. Qui non c’è discrezionalità: l’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 lo impone espressamente.
- Nelle concessioni ordinarie (disciplinate dall’art. 182 e seguenti del D.Lgs. 36/2023), l’obbligo di presentare un PEF non è invece automatico: dipende dalle caratteristiche della specifica gara e da cosa prevede la lex specialis. È su questo secondo scenario che si concentra l’orientamento giurisprudenziale più recente, di cui parliamo qui sotto.
Cosa dice la giurisprudenza più recente
Con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2026, n. 2811, i giudici hanno confermato un principio già affermato in precedenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 giugno 2025, n. 5196): il D.Lgs. 36/2023 non impone un obbligo generalizzato di predisposizione del PEF nelle concessioni. Il Legislatore ha scelto di lasciare spazio alla flessibilità, affidando alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti una valutazione discrezionale da effettuare caso per caso, in funzione delle caratteristiche specifiche della gara.
Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, la stazione appaltante aveva riesercitato il proprio potere proprio a partire dal segmento procedimentale in cui era stato riscontrato un vizio: la verifica della sostenibilità dell’offerta. Il principio affermato è chiaro — in sede di riedizione del potere, l’amministrazione può richiedere ogni elemento utile a valutare l’equilibrio economico-finanziario complessivo dell’offerta, se quella valutazione era mancata nella prima aggiudicazione.
Un punto da non confondere: obbligo di PEF vs obbligo di asseverazione
È importante distinguere due piani diversi, spesso sovrapposti nel linguaggio comune:
- L’obbligo di predisporre un PEF — su questo, come chiarito dal Consiglio di Stato, non esiste una regola unica valida per ogni concessione: dipende dalla natura e dalle caratteristiche della gara, e la valutazione spetta all’ente concedente.
- L’obbligo di asseverare il PEF, quando questo è richiesto — una volta che il bando (o la natura stessa dell’operazione, ad esempio nella finanza di progetto) impone la presentazione di un PEF, l’asseverazione da parte di un soggetto abilitato torna a essere un passaggio decisivo, perché è ciò che attesta la coerenza e l’attendibilità delle proiezioni economico-finanziarie agli occhi della stazione appaltante.
In altre parole: la discrezionalità riguarda se serve un PEF, non come va validato quando serve.
Cosa significa in pratica
Per chi partecipa a una concessione ordinaria (la finanza di progetto, lo ribadiamo, resta un caso a parte con obbligo sempre presente), questo orientamento ha conseguenze operative concrete:
- Leggere sempre con attenzione la documentazione di gara. Se il bando richiede espressamente un PEF, l’obbligo esiste per quella specifica procedura, indipendentemente da cosa preveda in astratto il Codice.
- Non dare per scontato che l’assenza di un PEF sia un’irregolarità. In assenza di una richiesta esplicita nella lex specialis, la mancata presentazione di un PEF può non costituire causa di esclusione — ma è una valutazione da fare caso per caso, non una regola generale da applicare automaticamente.
- Quando il PEF è richiesto, l’asseverazione va curata con lo stesso rigore di sempre. La flessibilità sull’an (se serve) non si traduce in flessibilità sul quomodo (come va fatto): un PEF che deve essere presentato deve comunque reggere a una verifica di sostenibilità e di equilibrio economico-finanziario, ed è qui che un’asseverazione solida fa la differenza in sede di eventuale riesame o contenzioso.
Perché conviene comunque asseverare con cura
Il caso deciso dal Consiglio di Stato è un promemoria utile: quando una stazione appaltante torna a valutare la sostenibilità di un’offerta — magari dopo un rilievo in sede di gara o di ricorso — chi ha già un PEF asseverato in modo rigoroso da un soggetto realmente abilitato parte in una posizione più solida. Un’asseverazione fatta bene non è solo un adempimento formale: è la base su cui l’ente concedente costruisce la propria valutazione di sostenibilità, ed è spesso l’elemento che fa la differenza quando quella valutazione viene messa in discussione.